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I DPCM sono in parte illegittimi e vanno disapplicati: sentenza del Tribunale di Pisa - Ruini & Partners
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I DPCM sono in parte illegittimi e vanno disapplicati: sentenza del Tribunale di Pisa

I DPCM sono in parte illegittimi e vanno disapplicati: sentenza del Tribunale di Pisa

Il Tribunale di Pisa con sentenza n. 419 del 17 marzo 2021 a stabilito che i provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, hanno fatto uso per lo più proprio della tecnica della motivazione “per relationem”, con particolare riguardo ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Però, come è notorio, vi sono stati casi in cui tali atti non solo sono stati resi noti dopo lungo tempo, o addirittura in prossimità della scadenza di efficacia dei DPCM, ma addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati” (come i cinque verbali datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, del CTS, che hanno costituito la base delle misure di contenimento adottate per l’emergenza COVID, con omissione degli allegati e documenti sottoposti alle valutazioni del CTS), vanificando di fatto la stessa procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile la stessa tutela giurisdizionale.
In sostanza, è stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito la disponibilità stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con consequenziale invalidità dello stesso provvedimento. Perciò, da quanto sopra esposto e argomentato, non si può dubitare della illegittimità e invalidità dei DPCM che hanno imposto la compressione di diritti fondamentali e, quindi, dello stesso DPCM del 81312020, che qui interessa e degli altri atti amministrativi conseguenti.
Consegue che, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, affermata la illegittimità dei medesimi per contrasto con gli artt. 13 e ss. Costituzione, oltre che di altre disposizioni legislative, il Giudice deve unicamente procedere alla loro disapplicazione, in ossequio dello stesso dettato dell’art. 5 della legge 2248/1865 all. E, in forza del quale “(…) le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”

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