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PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: BENEFICI FISCALI PER 5 ANNI PER CHI DECIDE DI TRASFERIRSI NEL MEZZOGIORNO - Ruini & Partners
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PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: BENEFICI FISCALI PER 5 ANNI PER CHI DECIDE DI TRASFERIRSI NEL MEZZOGIORNO

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: BENEFICI FISCALI PER 5 ANNI PER CHI DECIDE DI TRASFERIRSI NEL MEZZOGIORNO

IL NUOVO ART. 24-TER TUIR INTRODOTTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

L’articolo 1, commi 273 della legge di Bilancio 2019 ha introdotto un nuovo articolo 24-ter al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La novità legislativa in commento introduce la possibilità per le persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza nel Mezzogiorno e che sono titolari di pensione erogata da soggetti esteri, di assoggettare i redditi di qualunque categoria (quindi non solo la pensione), percepiti da fonte estera o prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 % per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Il beneficio introdotto tuttavia ha una durata un po’ limitata in quanto è applicabile unicamente per cinque periodi d’imposta.

L’opzione è revocabile dal contribuente che può anche scegliere di non avvalersene per i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, per i quali pertanto si applicherà il regime ordinario con il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

 

LE PRINCIPALI CONDIZIONI DA RISPETTARE

Al fine di beneficiare di tale regime è necessario:

  1. Che il trasferimento della residenza fiscale in Italia, nel Mezzogiorno, avvenga in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti;

 

  1. Che il trasferimento della residenza fiscale avvenga da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

 

  1. Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace (cioè il periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia).

 

ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL RW

Ai sensi dell’articolo 1, commi 274 della legge di Bilancio 2019 inoltre i soggetti che decidono di beneficiare del regime di cui al nuovo art 24-ter del TUIR:

  • non sono tenuti all’obbligo di dichiarare, attraverso la compilazione del quadro RW, i propri redditi derivanti dagli investimenti all’estero ovvero dalle attività estere di natura finanziaria; e

 

  • sono esenti dall’ imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dall’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

 

La misura insomma è evidentemente mirata da un lato ad allinearsi con le politiche fiscali già in vigore in altri paesi europei che hanno già implementato una fattispecie simile e, dall’altro, ad attrarre in Italia, in particolare nella zona del Mezzogiorno, nuovi capitali per il rilancio di quei territori.

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