04 Giu LO SCUDO PENALE PER IL PERSONALE SANITARIO ADDETTO ALL’INOCULAZIONE DEL VACCINO ANTI SARS-CoV-2. DAVVERO NORMA INNOVATIVA? I SANITARI POSSONO SENTIRSI AL SICURO DA EVENTUALI AZIONI PENALI E CIVILI?
LO SCUDO PENALE PER IL PERSONALE SANITARIO ADDETTO ALL’INOCULAZIONE DEL VACCINO ANTI SARS-CoV-2. DAVVERO NORMA INNOVATIVA? I SANITARI POSSONO SENTIRSI AL SICURO DA EVENTUALI AZIONI PENALI E CIVILI?
Il D.L. 44/2021 del 1/04/2021 ha introdotto all’ art. 3 il cosiddetto scudo penale per il personale sanitario stabilendo che: “Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.”
Viene quindi esclusa la punibilità per i soli reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo laddove il personale sanitario non si sia discostato dalle linee guida ufficiali.
Tale norma è stata introdotta dietro forti pressioni degli operatori sanitari a seguito di episodi tromboembolici conseguenti alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, i quali richiedevano protezione giuridica da ogni eventuale responsabilità personale.
La disposizione non ha poi soddisfatto gli operatori sanitari apparendo quasi come un contentino per metterli a tacere.
Infatti l’esclusione della punibilità per il personale che si è attenuto ai protocolli era ed è già prevista nel Codice Penale Art. 590-sexies, Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario:
“Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”
Come si vede la punibilità era già esclusa in caso di colpa lieve ma non per colpa grave se le linee guida erano state correttamente adottate.
L’art. 3 del D.L. 44 parrebbe quindi estendere la non punibilità per chi ha seguito i protocolli anche in caso di colpa grave e quindi ampliando le garanzie per il personale rispetto al 590 sexies c.p..
Parrebbe si è detto perché poi in sede di conversione in legge (L. 76/2021) le Camere hanno aggiunto l’art. 3 bis al D.L. 44 che stabilisce che nei casi di cui al precedente art. 3 «i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza»
Come si vede in buona sostanza non è cambiato molto infatti, come prima del recente intervento, il personale che ha seguito prassi e protocolli ufficiali è punibile per omicidio e lesioni personali colposi in caso colpa grave.
La valutazione poi della eventuale gravità della colpa è rimessa al Giudice Penale, con criteri assai vaghi, per cui in casi sospetti il sanitario dovrà comunque affrontare un processo, che se anche avesse come esito l’assoluzione, causerebbe all’indagato o imputato gravissimi danni in termini economici ed esistenziali.
Inoltre il danneggiato spesso preferisce intraprendere causa civile di risarcimento nella quale le esimenti di cui sopra non hanno efficacia, e che comportano costi altissimi.
A quanto consta il cosiddetto scudo penale non consente agli operatori sanitari di dormire sonni più tranquilli.