La Tassazione del crowdfunding –Regime imposte dirette ed indirette – In particolare il modello rewarded – base.

La Tassazione del crowdfunding –Regime imposte dirette ed indirette – In particolare il modello rewarded – base.

Con il termine “crowdfunding”, di matrice anglosassone, si è soliti indicare un metodo innovativo di finanziamento di progetti da parte di una massa indefinita di investitori (“crowd”, folla), attraverso contribuzioni in denaro (“funding”, finanziamento) effettuate a mezzo di appositi siti internet. Trattasi, in particolare, di un sistema di finanziamento “collettivo” in forte espansione nel mondo del web, a cui partecipano numerosi investitori (anche non professionali) che, attraverso specifici portali internet, sostengono, anche con contributi di modesta entità, progetti imprenditoriali di qualsiasi genere – che altrimenti rischierebbero di non essere realizzati per mancanza dei fondi necessari – ricevendo in cambio un premio o una ricompensa. Con riferimento alle modalità di finanziamento, è possibile distinguere varie tipologie di crowdfunding:

  1. il donation-based, è un modello che si basa su una vera e propria donazione e, di solito, viene utilizzato per finanziare progetti di natura sociale;
  2. il reward-based, è un modello che permette di finanziare un progetto ricevendo in cambio una ricompensa, commisurata alla donazione, in genere non in denaro;
  3. l’equity-based, è un modello che consente all’investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell’azienda finanziata, acquistando una quota di partecipazione al capitale della stessa;
  4. il royalty-based, è un modello in cui l’investitore finanzia una determinata iniziativa dell’impresa ricevendone, in cambio, parte dei profitti (le royalties).

La piattaforma internet (o marketplace) svolge una funzione di intermediario, attraverso la rete, tra emittente e potenziali investitori.

Nel modello reward-based, nella formula nota come “all or nothing”, in cui l’erogazione delle risorse finanziarie reperite dipende dal raggiungimento, entro un determinato termine, della soglia minima, individuata dal proponente, per l’effettiva possibilità di avviare la fase esecutiva.

In questa ipotesi, le somme corrisposte vengono percepite a titolo di finanziamento per la realizzazione del progetto e si qualificano come una cessione, in cui il proponente offre la vendita del bene alla platea dei potenziali interessati, impegnandosi alla sua consegna, una volta che questo sia stato prodotto, a condizione che si raggiunga la soglia minima per il finanziamento del progetto.

Pertanto, nel caso di specie, nel momento in cui verrà raggiunta la soglia minima prevista per la realizzazione del progetto, i finanziatori, da un lato, perderanno il diritto di recuperare la somma erogata, dall’altro, acquisiranno il diritto di ricevere uno dei prototipi finanziati.

A questo punto, la piattaforma internet accrediterà i relativi importi al proponente, che – in ossequio alla volontà di avviare un’attività mediante la commercializzazione dei prototipi ideati, sarà tenuto ad aprire una posizione IVA e a fatturare, ai singoli finanziatori, la cessione del prototipo, ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.

Ai fini delle imposte dirette, invece, i finanziamenti ricevuti tramite il crowdfunding nonché i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto realizzato saranno assoggettati alla disciplina fiscale del lavoro autonomo o del reddito di impresa, a seconda della tipologia scelta per lo svolgimento dell’attività.

Da ultimo, si fa presente che, nell’ipotesi in cui la soglia minima di finanziamento prevista non venga raggiunta nel termine stabilito, l’operazione si intenderà non realizzata, con la conseguenza che il finanziamento ricevuto, che verrà restituito ai contributori, non assumerà alcuna rilevanza fiscale.

Davide Ruini
avv.ruini@ruini-partners.com