26 Lug LA RESIDENZA FISCALE DEI DIGITAL NOMADS
NOMADI DIGITALI RESIDENTI IN ITALIA
La storia evolutiva del genere umano è contraddistinta da costanti spostamenti da un luogo all’altro della terra. Le ragioni sono molteplici e cambiano in ogni epoca storica.
Essere nomadi è una caratteristica insita nell’uomo ed è sinonimo di sopravvivenza.
Laddove non si riscontrano le condizioni che ci consentono di sopravvivere con tranquillità, l’opzione di trasferirsi altrove è sempre stata una delle nostre prime scelte.
Oggi, questa dinamica la si può riscontrare in quei soggetti che, mossi dalla ricerca di condizioni fiscali più vantaggiose, intraprendono la vita dei c.d. Digital Nomads.
I Nomadi Digitali sono coloro che si muovono da un paese all’altro della terra approfittando del fatto che, per svolgere la propria attività lavorativa dipendente o autonoma che sia, non necessitano di essere presenti fisicamente ed in modo stabile in un determinato luogo.
L’unico requisito di cui hanno bisogno per lavorare è buona connessione internet.
Un numero sempre crescente di persone approfitta di questa possibilità per girare il mondo, conoscere nuove culture, ampliare la propria rete di contatti e, di conseguenza aumentare i propri affari.
Come anticipato però, taluni soggetti, intraprendono questo cammino mossi unicamente dalla ricerca di soluzioni fiscali più vantaggiose. Le modalità con cui si cerca di raggiungere tale obiettivo sono sostanzialmente due:
- Stabilendo la propria residenza fiscale in paesi con trattamenti fiscali più vantaggiosi rispetto all’Italia;
- Cercando di far perdere le proprie tracce spostandosi con frequenza da un paese all’altro, solo per il tempo concesso dai rispettivi visti turistici.
Nel presente intervento analizzeremo solamente la seconda delle due opzioni appena richiamate.
Il punto di partenza è rappresentato dal richiamo ad un principio fondamentale operante in ambito tributario: tutti i redditi percepiti da un soggetto, indipendentemente da dove li abbia prodotti, sono soggetti a tassazione nello stato in cui abbia stabilito la propria residenza fiscale (principio worldwide income taxation).
L’indagine sulla residenza fiscale di un soggetto insomma rappresenta il punto di partenza che consente di capire quando uno Stato ha il potere di tassare i redditi percepiti da una persona, indipendentemente da dove li abbia generati.
Ma quali sono i requisiti in presenza dei quali un soggetto deve considerarsi fiscalmente residente in Italia e, di conseguenza, soggetto al fisco italiano?
La norma di riferimento è l’articolo 2 comma 2 del D.P.R., 22/12/1986 n° 917, il c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR, il quale recita:
“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.”
Lo status di residente fiscale in Italia è collegato, dunque, alla contestuale esistenza di due requisiti:
- Il primo di natura sostanziale/formale, alternativamente costituito da:
a.1. essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente; ovvero
a.2. dall’avere il proprio domicilio stabilito in Italia ai sensi del codice civile; o
a.3. dall’avere la propria residenza civile stabilita in Italia ai sensi del codice civile;
- Il secondo di natura temporale: sussistenza di almeno uno dei tre requisiti precedenti per la “maggior parte del periodo d’imposta” (almeno 183 giorni nell’anno solare, ancorché non continuativi).
Le condizioni sopra citate ai punti a.1), a.2), e a.3), come detto, sono tra loro alternative, pertanto la sussistenza di una sola di esse è sufficiente per considerare persona fisica come residente fiscalmente in Italia.
Viceversa, solo quando tutte e tre tali condizioni sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento, una persona fisica può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
Ciò significa quindi che, anche qualora un soggetto si sia correttamente iscritto Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), sarà determinante comunque verificare se sussiste almeno uno dei due requisiti restanti (residenza e domicilio).
Per residenza il codice civile intende “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. A tal fine dunque rileva l’indagine sia oggettiva della stabile permanenza in un determinato luogo, sia soggettiva della volontarietà di permanerci. Ad esempio, nel caso in cui un soggetto si rechi per lavoro in un luogo diverso a quello in cui si trova la propria abitazione ma appena possibile vi faccia rientro manifestando l’intenzione di mantenere in tale luogo il proprio centro di relazioni familiari e sociali, tale soggetto viene considerato ivi residente.
Per domicilio invece, si intende la sede principale degli affari ed interessi di una persona, a prescindere dalla presenza effettiva in tale luogo. È importante precisare però che all’interno di tale definizione vi rientrano non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari. Pertanto, possono essere considerati fiscalmente residenti in Italia, coloro che pur avendo la dimora abituale all’estero, mantengono in Italia la propria famiglia.
Nell’effettuare la verifica in ordine alla residenza fiscale di un soggetto rileva poi l’aspetto temporale indicato nel precedente punto b). La sussistenza dei tre requisiti (iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, residenza o domicilio) per almeno 183 giorni nell’anno solare, anche non continuativi.
Fatte tali brevi precisazioni, si rileva ora una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 16634 del 25 giugno 2018, che si allinea ad un già consolidato orientamento sul tema. In particolare, la Corte ha chiarito che coloro che non si sono cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in Italia iscrivendosi all’AIRE, saranno considerati fiscalmente residenti in Italia, anche se permangono all’estero più dei già richiamati 183 giorni. Infatti, la Corte ha chiarito che:
- la mancata iscrizione all’AIRE preclude, in linea di principio, ogni ulteriore accertamento ai fini fiscali;
- il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano.
Ad assumere rilievo risolutivo è stata proprio la mancata iscrizione all’AIRE di un soggetto che, emigrato in Inghilterra per motivi di lavoro, non si era cancellato dall’anagrafe della popolazione residente e risultando, per il fisco italiano, ancora soggetto passivo d’imposta in Italia.
Concludendo dunque si può affermare che i Nomadi Digitali che decidono di spostarsi da un paese estero all’altro per il solo periodo di tempo concesso dai visti turistici, rimangono comunque fiscalmente residenti in Italia.