I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE AL CONTRATTO DI VENDITA E POSA IN OPERA E AL CONTRATTO DI SERVIZI

I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE AL CONTRATTO DI VENDITA E POSA IN OPERA E AL CONTRATTO DI SERVIZI

Come individuare i criteri per l’individuazione della disciplina applicabile al contratto di vendita e posa in opera, che ha natura mista, e al contratto di servizi?
La giurisprudenza ha indicato un duplice criterio per stabilire se prevalga il tipo contrattuale dell’appalto: il maggior valore delle prestazioni di facere (CC II 2.8.2002 n. 11602) e le caratteristiche finali del bene posto in opera (CC III 20.11.2012 n. 2030; CC V 26.1.2007 n. 1726; CC II 21.5.2001 n. 6925). Oggetto dell’appalto è l’utilità finale di una prestazione di facere (realizzazione di un’opera o prestazione di un servizio) che può inglobare una prestazione di dare; oggetto della vendita, invece, è il trasferimento di un diritto eventualmente connesso ad un’obbligazione di facere, ossia l’obbligazione di mettere in opera il bene venduto, quindi, come nell’appalto vi è un facere che può implicare un dare, nella compravendita vi è un dare che può comportare un facere (CC II 17.1.2014 n. 872).
Il contratto deve considerarsi come una compravendita, se la parte tenuta alla posa in opera è il fabbricante del bene o un suo abituale commerciante, salvo che questi si obblighi a realizzare un quid novi diverso dalla normale serie produttiva, nel qual caso, invece, l’intuitus personae e l’assunzione del rischio economico del lavoro renderebbero prevalenti l’obbligazione di facere, configurando un appalto.
Quando, invece, l’installazione è autonoma dalla fabbricazione e/o dalla vendita del bene, la materia costituisce lo strumento per la realizzazione di un’opera o per la prestazione di un servizio, perciò il contratto ha natura di appalto (CC II 17.1.2014 n. 872)

Davide Ruini
avv.ruini@ruini-partners.com