COMPENSAZIONE DI CREDITI FISCALI INFRAGRUPPO

COMPENSAZIONE DI CREDITI FISCALI INFRAGRUPPO

Più imprese facenti parte dello stesso gruppo possono trasferirsi crediti di natura fiscale per portarli in compensazione.

 

L’ordinamento italiano fornisce questa possibilità sia nell’ambito dell’opzione della tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, sia al di fuori di essa.

 

Nel caso si opti per il c.d. Consolidato Nazionale (l’opzione dura tre esercizi sociali ed è irrevocabile), il comma 2 dell’art 118 TUIR indica che le eccedenze d’imposta riportate a nuovo relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo, possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono.

 

Tuttavia, anche chi resta fuori da questo tipo di procedimento, può trasferire infragruppo le eccedenze (IRES) a fini compensativi.

 

Infatti, sempre il comma 2, art. 118 TUIR aggiunge: “resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, il cui comma 1, recita:

Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche […] risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

Dunque, dal combinato disposto dei due articoli sopra citati (comma 2, art. 118 TUIR e comma 1, art 43-bis DPR 602/1973), anche laddove non si ci trovi nell’ambito della procedura del consolidato nazionale, le eccedenze d’imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello da cui ha effetto il consolidato e riportate a nuovo, possono essere comunque oggetto di cessione all’interno del gruppo.

 

Per quanto riguarda l’impiego delle eccedenze trasferite, l’art. 5 DPR 542/1999 chiarisce che le stesse possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.

 

È prevista pertanto la possibilità di utilizzare le eccedenze ricevute in compensazione anche con tributi e contributi diversi dall’IRES. Trattasi della compensazione c.d. “orizzontale” prevista dall’articolo 17 del decreto sopra richiamato, effettuabile con i debiti di natura fiscale, contributivi e premi, nel rispetto, in tal caso, del limite di euro 700.000 di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

A questa peculiare modalità si contrappone quella di tipo “verticale”, attraverso cui si compensano invece tributi della stessa natura.

 

A proposito dei vincoli e dei controlli a cui si deve sottoporre il contribuente nei casi di compensazione orizzontale si rimanda alle interessanti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate agli interpelli n° 49, 50 e 51 del 25 ottobre 2018.

Davide Ruini
avv.ruini@ruini-partners.com