
22 Mar AZIONE REVOCATORIA E FONDO PATRIMONIALE
Per pacifico orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, è indubbio che anche gli atti di disposizione posti in essere dal garante, possano essere assoggettati, laddove ne ricorrano i presupposti, all’azione revocatoria, al fine tipico di consentire la garanzia patrimoniale generica del credito, ai sensi dell’art. 2740 c.c. (Cfr. ex multis, Cass. sent. n. 8680/2009). Così come, per costante orientamento giurisprudenziale, il fondo patrimoniale è ben assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria, in quanto atto di disposizione patrimoniale. Per costante orientamento giurisprudenziale, non occorre che il credito sia certo, liquido ed esigibile. (Cfr. ex multis, Cass. sent. n. 23666/2015).
L’acquisto della qualità di debitore, risale al momento della nascita stessa del credito, e non piuttosto all’atto della scadenza della obbligazione del debitore principale, per cui a tale momento occorre far riferimento al fine di verificare se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito e se sia necessario o meno comprovare la ricorrenza del consilium fraudis.(Cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1, 4.12.2013 n. 27117).
la sottrazione degli unici beni immobili posseduti dal fideiussore, alle ragioni del creditore, considerata l’entità del debito e la insussistenza di altri beni da aggredire, rende più improbabile il soddisfacimento del credito vantato rendendo ammissibile e vittoriosa l’azione revocatoria ordinaria.
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