17 Mag DECRETO CRESCITA 2019: POTENZIAMENTO DEI BENEFICI FISCALI PER I LAVORATORI IMPATRIATI
Tra le misure introdotte dal Decreto Crescita 2019, pubblicato in G.U. lo scorso 30 aprile, il c.d. Rientro dei Cervelli disciplinato all’articolo 5, merita un breve approfondimento.
L’intervento citato rafforza le agevolazioni fiscali già in vigore sia per i lavoratori impatriati, che per i ricercatori, che per i docenti che decidono di stabilire la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che si rispettino i parametri ivi stabiliti.
Per quanto riguarda gli impatriati, oggetto del presente approfondimento, vengono introdotte diverse modifiche all’articolo 16 del D.Lgs 147/2015.
In primo luogo, si evidenzia come le novità introdotte riguardino due categorie reddituali:
- Da un lato i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
- Dall’altro i redditi d’impresa prodotti dai soggetti di cui sopra che avviano un’attività in Italia nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il beneficio fiscale applicabile a queste categorie, come detto viene potenziato e, in concreto, consiste nella loro concorrenza alla formazione del reddito complessivo imponibile, limitatamente al 30% del loro ammontare.
Le condizioni da rispettare dagli impatriati per accedervi, oltre a quello di trasferire la propria residenza in Italia, sono le seguenti:
1. Non essere stati residenti in Italia nei due anni (rectius periodi d’imposta) precedenti al predetto trasferimento, con l’impegno a risiedere in Italia per almeno due anni; e
2. l’attività lavorativa deve essere prestata in maniera prevalente in Italia.
Come precisa il comma 2 dell’art. 5 del Decreto in commento, le novità legislative ivi introdotte si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR a partire dal 1 gennaio 2020.
La durata dell’agevolazione è di 5 anni (rectius periodi d’imposta) a partire da quello in cui viene effettuato il trasferimento della residenza fiscale.
Tuttavia, i periodi d’imposta agevolati diventano 10 nei seguenti 3 casi:
1. lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
2. lavoratori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. Si precisa che l’immobile può essere acquistato anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
3. lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
Nelle prime due ipotesi appena citate la concorrenza dei redditi alla formazione dell’imponibile è limitata al 50%, mentre per la terza al 10%.
Questo limite del 10% viene applicato anche a tutti quei soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in una delle seguenti regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Infine, si evidenzia come i benefici introdotti dall’articolo 5 del Decreto Crescita 2019, spettano anche a coloro che, pur residenti all’estero, non si sono iscritti all’AIRE, a condizione che:
- rientrino in Italia a partire dal 31/12/2019;
- abbiano avuto la loro residenza in uno Stato estero (per almeno i due periodi d’imposta precedenti) con cui l’Italia abbia in vigore il trattato per evitare le doppie imposizioni.