09 Apr Nuovo Codice della crisi di impresa. Modificato anche il Codice Civile. Nuovi adempimenti e responsabilità per amministratori e imprenditori
Entrato in vigore il Nuovo Codice della Crisi di impresa che va a riformare l’intera materia fallimentare e delle procedure concorsuali. Il Codice, nell’ottica di prevenire le crisi di impresa contiene anche modifiche al Codice Civile tese a responsabilizzare imprenditori e amministratori e ad imporre l’obbligo di adottare modelli organizzativi idonei.
Le novità principali:
1) Novità in merito all’organizzazione dell’impresa.
La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile e’ sostituita dalla seguente: «Gestione dell’impresa».
All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente:
«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità’ aziendale, nonché’ di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità’ aziendale».
2) Novità in merito alla Responsabilita’ degli amministratori.
1. All’articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma e’ inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità’ del patrimonio sociale. L’azione può’ essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società’ non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può’ essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»
2. All’articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: «Quando e’ accertata la responsabilità’ degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore e’ cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e’ verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità’, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se e’ stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità’ delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e’ liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».
3) Novità in merito agli organi di controllo.
All’articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«La nomina dell’organo di controllo o del revisore e’ obbligatoria se la società’:
a) e’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società’ obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unita’.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e’ superato alcuno dei predetti limiti.»