I BENEFICI FISCALI PER CHI INVESTE IN START UP INNOVATIVE

I BENEFICI FISCALI PER CHI INVESTE IN START UP INNOVATIVE

POTENZIAMENTO DEI BENEFICI FISCALI PER GLI INVESTITORI IN START UP INNOVATIVE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2019

“218. Per l’anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.”

Quello sopra trascritto è il comma 218 dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2019 che ha introdotto un incremento dal 30 al 40 percento delle aliquote di detrazione per le persone fisiche o società che decidono di investire denaro nelle c.d. start up innovative.

Nel caso in cui l’investimento venga effettuato da una società e riguardi l’intero capitale sociale della start up innovativa, l’incremento dell’aliquota di detrazione sale al 50%, con la condizione di mantenere l’investimento nella start up per almeno 3 anni.

L’investimento massimo che beneficia delle detrazioni indicate deve essere, in ogni periodo d’imposta, pari a 1.000.000,00 per le persone fisiche e 1.800.000,00 per le società. È importante tuttavia evidenziare che le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000,00 per ciascuna start-up innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

 

REQUISITI PER CONSIDERARE UNA SOCIETÀ COME START UP INNOVATIVA 

Ma cos’è una start up innovativa? E che requisiti deve avere per essere considerata tale? A dircelo è l’articolo 25 dalla Legge 221 del 2012:

L’impresa start up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che possiede i seguenti requisiti:

  • è costituita da non più di sessanta mesi;
  • è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
    1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. […]
    2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
    3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

 

QUALI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

Dal punto di vista soggettivo dunque i soggetti beneficiari delle agevolazioni all’investimento in una start up innovativa sono:

  • soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento agevolato in un periodo di imposta agevolato.

 

COSA SI INTENDE PER INVESTIMENTO AGEVOLATO?

Le agevolazioni di cui alla legge 221/2012 maggiorate, come detto, dalla Legge di Bilancio 2019 si applicano ai soggetti (di cui sopra) che effettuano un c.d. investimento agevolato. Si considera tale, l’investimento che ha le caratteristiche specificate nel decreto attuativo del MEF.

Nello specifico, l’articolo 3 del citato decreto attuativo stabilisce che le agevolazioni si applicano:

  • ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start-up già costituita. Tra questi dunque, quelli che godono del beneficio in oggetto ci sono solo quelli iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa;
  • in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
  • ai conferimenti in denaro effettuati in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio
  • ai conferimenti in denaro risultanti da compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
  • Con riguardo alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
Davide Ruini
avv.ruini@ruini-partners.com