20 Feb BLOCKCHAIN E SMART CONTRACTS, OCCASIONE PER UN CAMBIAMENTO DRASTICO ALMENO PER LE PROFESSIONI LEGALI
LA BLOCKCHAIN E GLI SMART CONTRACTS RICONOSCIUTI DALL’ORDINAMENTO ITALIANO
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.11 del 12 febbraio 2019 che ha convertito in legge il c.d. Decreto Semplificazioni (Decreto 135/2018), l’ordinamento italiano ha mosso un primo importante passo verso il futuro. L’articolo 8-ter del decreto introduce per la prima volta nel nostro ordinamento due concetti che, sembra, comporteranno cambiamenti epocali alla nostra società: da un lato le c.d. tecnologie basate su registri distribuiti (di cui la Blockchain è la massima espressione) e, dall’altro, il contratto intelligente o smart contract.
Le tecnologie basate su registri distribuiti Distributed Ledger Technology o DLT vengono definite dal testo legislativo citato come “tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.
L’espressione tangibile più nota di tale DLT è rappresentata dalla c.d. Blockchain. Concetto che, a detta di tutti, racchiude al suo interno una miriade potenzialmente illimitata di risvolti ed applicazioni pratiche che impatteranno in modo rivoluzionario le odierne dinamiche sociali.
In primo luogo questa tecnologia consente di “descrivere” e quindi “trasporre” gli eventi della vita reale di tutti i giorni dal piano materiale a quello “virtuale”, informatico. Tale riproduzione avviene in registri informatici (c.d. Ledger) pubblici a cui può accedere chiunque.
Ma non è tutto. La Blockchain non si limita solamente ad una mera riproduzione “virtuale” dei dati della vita reale. Fino a qui, non ci sarebbe niente di nuovo. La vera rivoluzione è tutta concentrata nelle sue peculiari dinamiche di funzionamento, di comunicazione fra le parti, di manifestazione del consenso dei soggetti, del loro intervento, delle modalità di effettuare modifiche, di protezione delle informazioni (dati), ecc. Queste dinamiche meriterebbero ogn’una uno specifico approfondimento al fine di comprenderne bene l’effettivo funzionamento e renderle così accessibili veramente a tutti.
Si, perché la principale rivoluzione che potrebbe causare questa peculiare tecnologia definita come Blockchain riguarda proprio il concetto di democrazia. Basandosi da un lato sulle peculiari modalità di decentralizzazione delle attività e, dall’altro, sull’eliminazione di passaggi intermedi nelle dinamiche sociali, mira a ridefinire i meccanismi di funzionamento del vivere quotidiano, se non in ogni sua espressione, sicuramente ed in primo luogo in ambito economico e produttivo. Rivoluzione che però non potrà mai attuarsi veramente se non viene resa accessibile e comprensibile veramente a tutti.
GLI SMART CONTRACTS E IL NECESSARIO RIPENSAMENTO DELLE PROFESSIONI LEGALI
Fintantoché ciò non avviene, restano imprescindibili le figure di professionisti specializzati in materia a cui rimane necessario affidarsi da parte di chi decide di entrare in questo nuovo mondo, senza averne le competenze sufficienti. Proprio da qui nasce uno dei principali dibattiti riguardanti la ridefinizione delle professioni che potrebbero venire colpite, o meglio coinvolte dall’avvento delle DLT e bella Blockchain.
Tra queste vi è sicuramente la categoria delle professioni legali. A tal proposito si rileva come il testo legislativo appena entrato in vigore introduca per la prima volta nell’ordinamento italiano il concetto di contratto intelligente o smart contract definendolo come “un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.”
Si tratta di un software che opera all’interno della tecnologia DLT e che è in grado di tradurre in codice i contenuti di un contratto “portandolo” quindi all’interno delle dinamiche di funzionamento della Blockchain. In tal modo anche un normale contratto diventerà quindi “smart” in quanto trasposto da un piano materiale ad uno virtuale, informatico e gestito, anche nei suoi effetti, dalle peculiari (e qui solo accennate) dinamiche di funzionamento delle DLT.
Ecco dunque come anche lo strumento contrattuale dovrà essere necessariamente oggetto di ripensamento, adeguamento e regolamentazione. Moltissimi sono gli interrogativi, dubbi e criticità che si sollevano su questo tema. In effetti pare oggi difficile immaginare come la tecnologia possa essere in grado di tradurre in codice qualsiasi evento della vita reale in modo da consentirne l’inserimento in un contratto smart che sia in grado di disciplinare tutti rapporti necessariamente futuri ed incerti.
L’automatismo che rappresenta senza dubbio uno dei principali punti di forza delle DLT e della Blockchain se pensato in ambito contrattuale sembra ora rappresentarne, in certi settori, un punto debole. Si fa fatica adesso ad immaginare l’esclusione dell’elemento interpretativo oppure di concetti quali la buonafede e l’ affidamento caratteristici delle odierne dinamiche contrattuali. Tuttavia lo sviluppo tecnologico ha più volte dimostrato di saper superare limiti prima impensabili.
Ciò che è certo è che questo cambiamento è già in atto, gli smart contract stanno già operando in alcuni settori con buoni risultati, se poi si tratterà di un cambiamento veramente epocale solo il tempo ce lo dirà. La convinzione però e che per i professionisti operanti nei settori legali tutto questo rappresenti un’opportunità, una possibilità di sviluppo e di crescita che non può e non deve essere trascurata.