10 Giu Il danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario. Le nuove tabelle del Tribunale di Milano.
Le nuove tabelle del Tribunale di Milano 2021 per la liquidazione del danno non patrimoniale contengono una importante novità costituita dai Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario.
Il diritto al consenso informato in ambito sanitario è ora sancito dall’art. 1 L. 219/2017: “1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Le tabelle suddividono il danno in quattro categorie per agevolare la quantificazione sia in sede giudiziale che stragiudiziale e forniscono i criteri orientativi:
1. Danno all’autodeterminazione di lieve entità: liquidazione da € 1.000,00 ad € 4.000,00
– entità irrilevante/molto modesta dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso, non necessità di trattamenti terapeutici riparatori;
– tenuità della sofferenza interiore conseguente agli esiti del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso ed alla lesione del diritto all’autodeterminazione;
– paziente (non informato) non vulnerabile (per età, stato di salute, condizioni personali);
– intervento (non preceduto da idoneo consenso) poco invasivo/molto urgente/senza alternative terapeutiche;
– modesta violazione dell’obbligo informativo (ad es.: informazione fornita, ma con alcune modeste carenze).
2. Danno all’autodeterminazione di media entità: liquidazione da € 4.001,00 ad € 9.000,00
– media entità dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso informato, con necessità di un trattamento riparatorio non invasivo;
– sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione della libertà di autodeterminazione di media entità;
– paziente non informato non particolarmente vulnerabile (per età, condizioni di salute e personali);
– intervento non preceduto da consenso di media invasività, abbastanza urgente, con poche alternative terapeutiche;
– violazione degli obblighi informativi di media entità (ad es.: informazione fornita, ma con importanti carenze).
3. Danno all’autodeterminazione di grave entità: liquidazione da € 9.001,00 ad € 20.000,00
– grave entità dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento senza consenso, con
necessità di uno o più trattamenti riparatori, anche invasivi;
– grave sofferenza interiore conseguente al trattamento senza consenso e per la lesione del diritto all’autodeterminazione (ad es.: per la frustrazione di aspettative procreative, ecc.);
– paziente non informato vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali);
– intervento non preceduto da consenso di tipo invasivo/non urgente/con diverse alternative terapeutiche;
– grave violazione dell’obbligo informativo (ad es.: informazione completamente assente).
4. Danno all’autodeterminazione di eccezionale entità: liquidazione oltre € 20.000,00
– notevole entità o irreversibilità delle sofferenze fisiche e/o postumi conseguenti al trattamento non preceduto da consenso (ad es.: decesso del paziente);
– gravissima sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione del diritto all’autodeterminazione (ad es.: trasfusioni di sangue in paziente Testimone di Geova);
– paziente (non informato) molto vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali, stato di minorazione psichica);
– intervento (non preceduto da consenso) molto invasivo/per nulla urgente/con molte alternative terapeutiche;
– gravissima violazione dell’obbligo informativo (ad es.: nessuna informazione fornita per plurimi trattamenti sanitari eseguiti).
Un passo in avanti nella certezza del diritto.