PIANFICIAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE AGGRESSIVA? ATTENZIONE ALLA DIRETTTIVA DAC 6 RECEPITA IN ITALIA DAL D.LGS 100/2020

PIANFICIAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE AGGRESSIVA? ATTENZIONE ALLA DIRETTTIVA DAC 6 RECEPITA IN ITALIA DAL D.LGS 100/2020

Nell’ambito del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale nonché dello scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali di molti Paesi, si sono inserite la Direttiva c.d. DAC 6 e il Decreto legislativo 30 luglio 2020 n. 100 con cui il suddetto provvedimento europeo è stato recepito in Italia.

Ma di cosa si tratta? Si tratta di interventi normativi che, nel solco di un più ampio progetto portato avanti a livello internazionale, soprattutto dall’OCSE, disciplinano l’obbligo di comunicazione dei cosiddetti “meccanismi transfrontalieri”, ovverosia schemi di pianificazione fiscale aggressiva implementata sia a livello europeo che internazionale.

Tra i principali obiettivi si rileva quello di perfezionare il funzionamento dello scambio di informazioni sui conti finanziari (il c.d. CRS o Common Reporting Standard) oppure di rendere più agevole l’identificazione dei titolari effettivi (i c.d. beneficial owner) di asset o redditi schermati da strutture opache. Ma non solo, le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli obblighi informativi dovrebbe rappresentate un importante disincentivo nella predisposizione di schemi e strutture fiscali internazionali elusive o evasive.

Causa Covid, in Italia lo scambio automatico di informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate è solo all’inizio. La data di riferimento è il 30 aprile 2021. I meccanismi transfrontalieri oggetto di scambio automatico riguardano sia quelli notificati nel primo trimestre 2021, sia quelli attuati nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre del 2020 comunicati entro il 30 gennaio 2021, nonché quelli attuati e notificati dal 25 giugno 2018.

 

CHI SONO I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE?

 

I soggetti sottoposti all’obbligo di comunicazione sono sia i c.d. intermediari che gli stessi contribuenti.

Nella categoria degli intermediari sono compresi:

  • sia i soggetti indicati all’articolo 1, comma 1 lettera n) del decreto MEF del 28 dicembre 2015, tra cui a titolo meramente esemplificativo, Banche, Società di intermediazione mobiliare, Società di gestione del risparmio e Società veicolo di cartolarizzazione
  • sia i professionisti indicati all’articolo 3, comma 4 del D.lgs 231/2007, tra cui si evidenziano, commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro, ma anche associazioni di categoria di imprenditori e commercianti.

Per i soggetti sopra indicati, l’obbligo di comunicazione scatta:

  • quando elaborano, commercializzano, organizzano o mettono a disposizione ai fini di una sua attuazione, un meccanismo transfrontaliero soggetto ad obbligo di comunicazione o quando ne gestiscono in autonomia l’intera attuazione;
  • quando, sia direttamente che attraverso altri soggetti, svolgono attività di assistenza o consulenza riguardo all’elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini di una sua attuazione o gestione, dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto ad obbligo di comunicazione.

La categoria dei contribuenti invece comprende qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini della relativa attuazione, un meccanismo transfrontaliero. Esso è tenuto all’obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • è residente ai fini fiscali in Italia;
  • dispone di una stabile organizzazione in Italia che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
  • non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti in Italia;
  • non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività in Italia.

 

COSA SI INTENDE PER MECCANISMI TRANSFORNALIERI?

 

Per meccanismi transfrontalieri si deve intende quelle strutture connotate da elementi di pericolosità fiscale o potenzialmente idonei ad aggirare lo scambio automatico di informazione sui conti finanziali ovvero atti a permettere l’impiego di veicoli offshore opachi. Si tratta di schemi, accordi o progetti che da un punto di vista fiscale non sono ammessi e contrastano con l’ordinamento.

Al fine di poter individuare un meccanismo sottoposto all’obbligo di notifica alle autorità fiscali da parte degli intermediari e dei contribuenti, il decreto legislativo 100/2020 fornisce una serie di criteri tra cui:

  • La transnazionalità del meccanismo.
  • La sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi (c.d. hallmarks) suddivisi in 5 categorie nell’allegato 1 del Decreto.
  • La riduzione di imposta.
  • La presenza di un vantaggio fiscale realizzato dal contribuente.

SONO PREVISTI CASI DI ESONERO DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE?

 

Sia per gli intermediari che per i contribuenti sono previsti dal Decreto casi di esonero.

Per l’intermediario si le seguenti ipotesi a titolo meramente esemplificativo:

  • La comunicazione è stata già effettuata da un altro intermediario
  • Tutela del segreto professionale
  • Rischio di autoincriminazione.

Anche per il contribuente, sussiste l’esonero nei casi di rischio di autoincriminazione oppure quanto la comunicazione è stata già effettuata da un altro contribuente.

 

QUALI SONO LE SANZIONI IN CASO DI MANCATO OTTEMPERAMENTO?

 

Le sanzioni sono previste all’articolo 12 del Decreto e vengono applicate sia in caso di omessa comunicazione che nei casi in cui la stessa è incompleta o inesatta.

In tali casi, saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 10, comma 1 del D.lgs. 471/1997 ovverosia da euro 2.000 a euro 21.000. Nei casi di omessa comunicazione, le suddette sanzioni sono aumentate della metà, mentre nei casi di comunicazione inesatta o incompleta la sanzione viene ridotta della metà.

Davide Ruini
avv.ruini@ruini-partners.com